Art. 16 (Convenzione)
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[1]La presente convenzione, gia' accettata dal Consiglio comunale di Roma in adunanza delli 27 settembre 1880, verra' registrata col diritto fisso di lira una, sara' presentata al Parlamento, e non potra' essere esecutiva se non dopo approvata per legge.
[2]Fatta a Roma quest'oggi 14 del mese di novembre dell'anno 1880.
[3]Il Presidente del Consiglio dei Ministri Firmato: Cairoli.
[4]Il ff. di Sindaco del Comune di Roma Firmato: A. Armellini.
[5]Firmati: F. Seismit-Doda, testimonio. Ippolito Dolce, id.
[6]Il Caposezione del Ministero dei Lavori Pubblici delegato alla stipulazione dei contratti Firmato: M. Frigeri.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
