Art. 15 (Convenzione)
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Il Governo rinunzia ad ogni suo diritto di credito verso il municipio di Roma pei canoni e per le corrisposte arretrate di affitto dei locali demaniali da esso fin qui occupati pei servizi governativi posti a suo carico, assumendo il Municipio medesimo l'obbligo di corrispondere al Demanio dello Stato, da oggi in avanti, i detti canoni e corrisposte di affitto, mediante stipulazione di regolari contratti di locazione, senza pregiudizio delle eventuali ragioni, che, riguardo alla proprieta' ed all'uso dei detti locali potranno competergli.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
