Art. 14 (Convenzione)
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[1]Saranno dichiarate di pubblica utilita' le opere del piano regolatore edilizio e di ampliamento della citta' di Roma, di cui agli articoli 2, 3 e 4, coll'obbligo di contributo per parte dei proprietari dei beni confinanti e limitrofi, e con facolta' di espropriazione, estesa alle zone laterali quando cio' conferisca al decoro delle opere stesse nei modi consentiti dalla legge 25 giugno 1865, num. 2359.
[2]Per l'esecuzione poi delle opere stesse rimangono fermi i concorsi a carico della provincia, che sono stati deliberati dal Consiglio provinciale, o che siano per legge dovuti da altri comuni.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
