Art. 11 (Convenzione)
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Si dichiara e rimane inteso che la spesa complessiva posta a carico del comune di Roma per la esecuzione delle opere indicate nell'articolo 3, in nessun caso potra' assorbire tutto l'ammontare del concorso governativo, di cui agli articoli 1 e 9 della presente convenzione, tenuto anche conto del disposto dall'art. 10 della convenzione medesima, la parte residuale di detto concorso dovendo essere devoluta a sussidio delle opere edilizie comunali contemplate negli articoli 4 e 6.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
