Art. 10 (Convenzione)
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Qualora per affrettare l'esecuzione delle opere contemplate nella presente convenzione il comune di Roma deliberi di procurarsi i fondi necessari mediante una operazione di credito, il Governo garantira' questo prestito nei limiti degli stanziamenti fissati nel precedente articolo.
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
