Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare sia fra loro, sia col Codice penale, le disposizioni della presente Legge e di quelle precedenti, tuttora in vigore, riguardanti il lotto ed a raccoglierle in un unico testo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1895.
[4]UMBERTO.
[5]P. Boselli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1896 al 16 dicembre 2009
