Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1896 al 16 dicembre 2009. 339 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli articoli 4, 5, 11 e 20 del Reale Decreto in data 21 novembre 1880, n. 5744 (serie 2ª, allegato B), sono modificati come appresso:
tolto: Art. 4. E' proibito di vendere, distribuire od acquistare nel Regno biglietti di lotterie aperte all'estero o titoli d'imprestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento di interessi.
tolto: E' proibito egualmente raccogliere sottoscrizioni per quelle lotterie e per quegli imprestiti o parteciparvi in qualsiasi maniera.
tolto: I giuocatori o compratori o sottoscrittori di biglietti, cartelle o numeri nelle diverse operazioni contemplate nel presente articolo ed in quello precedente, saranno puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 100 oltre quanto e' disposto dal successivo art. 20.
tolto: Art. 5. Sono proibiti come violazione alla privativa dello Stato i lotti clandestini esercitati in qualunque modo e sotto qualsiasi denominazione di giuoco del numeretto o della gallina o giuoco piccolo e simili.
tolto: La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro e mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinate in modo eguale e simile al lotto erariale.
tolto: Art. 11. Gli intraprenditori o raccoglitori dei lotti clandestini contemplati dall'art. 5, e coloro che in qualsiasi modo concorrono nelle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 5000 e con l'arresto da uno a sei mesi.
tolto: I giuocatori qualora non abbiano partecipato alla operazione in uno dei modi sopra previsti sono puniti con l'ammenda di L. 100 a L. 200 oltre quanto e' disposto dal successivo art. 20.
tolto: Art. 20. Sono sequestrati e confiscati a danno degli intraprenditori, dei raccoglitori, dei loro correi o complici e dei giuocatori, i registri, gli arnesi pel giuoco, i biglietti, le polizze, le cartelle, i titoli dei prestiti, il denaro tanto se costituente il banco o la posta, quanto se vinto od altrimenti lucrato da essi, le cose mobili od immobili date in premio e quant'altro costituisca materia del reato o abbia servito o sia destinato a commetterlo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1895-12-22;712~art2 · fonte del testo
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