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[1]Gli articoli 4, 5, 11 e 20 del Reale Decreto in data 21 novembre 1880, n. 5744 (serie 2ª, allegato B), sono modificati come appresso:
[2]Art. 4. E' proibito di vendere, distribuire od acquistare nel Regno biglietti di lotterie aperte all'estero o titoli d'imprestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento di interessi.
[3]E' proibito egualmente raccogliere sottoscrizioni per quelle lotterie e per quegli imprestiti o parteciparvi in qualsiasi maniera.
[4]I giuocatori o compratori o sottoscrittori di biglietti, cartelle o numeri nelle diverse operazioni contemplate nel presente articolo ed in quello precedente, saranno puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 100 oltre quanto e' disposto dal successivo art. 20.
[5]Art. 5. Sono proibiti come violazione alla privativa dello Stato i lotti clandestini esercitati in qualunque modo e sotto qualsiasi denominazione di giuoco del numeretto o della gallina o giuoco piccolo e simili.
[6]La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro e mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinate in modo eguale e simile al lotto erariale.
[7]Art. 11. Gli intraprenditori o raccoglitori dei lotti clandestini contemplati dall'art. 5, e coloro che in qualsiasi modo concorrono nelle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 5000 e con l'arresto da uno a sei mesi.
[8]I giuocatori qualora non abbiano partecipato alla operazione in uno dei modi sopra previsti sono puniti con l'ammenda di L. 100 a L. 200 oltre quanto e' disposto dal successivo art. 20.
[9]Art. 20. Sono sequestrati e confiscati a danno degli intraprenditori, dei raccoglitori, dei loro correi o complici e dei giuocatori, i registri, gli arnesi pel giuoco, i biglietti, le polizze, le cartelle, i titoli dei prestiti, il denaro tanto se costituente il banco o la posta, quanto se vinto od altrimenti lucrato da essi, le cose mobili od immobili date in premio e quant'altro costituisca materia del reato o abbia servito o sia destinato a commetterlo.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1896 al 16 dicembre 2009
