Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
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[1]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645)).
[2]L'esattore imputa nei suoi versamenti alle casse comunali e a quella del ricevitore provinciale, per la parte rispettiva, l'ammontare degli elenchi ricevuti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1958 al 16 dicembre 2009
