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[1]In base ai decreti di sgravio, l'intendente di finanza forma un elenco delle quote in tutto o in parte non dovute dai contribuenti.

[2]L'esattore, ricevuto l'elenco, imputera' a favore dei singoli contribuenti le somme corrispondenti allo sgravio, e non potra' procedere contro i medesimi se non per il residuo del loro debito, sospendendo gli atti esecutivi che fossero iniziati.

[3]L'esattore imputa nei suoi versamenti alle casse comunali e a quella del ricevitore provinciale, per la parte rispettiva, l'ammontare degli elenchi ricevuti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1888 al 22 luglio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-06-10;5458~art4 · fonte del testo

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