Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
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[1]In base ai decreti di sgravio, l'intendente di finanza forma un elenco delle quote in tutto o in parte non dovute dai contribuenti.
[2]L'esattore, ricevuto l'elenco, imputera' a favore dei singoli contribuenti le somme corrispondenti allo sgravio, e non potra' procedere contro i medesimi se non per il residuo del loro debito, sospendendo gli atti esecutivi che fossero iniziati.
[3]L'esattore imputa nei suoi versamenti alle casse comunali e a quella del ricevitore provinciale, per la parte rispettiva, l'ammontare degli elenchi ricevuti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1888 al 22 luglio 1958
