Art. 8 (Convenzione)
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[1]La presente convenzione sara' sottoposta all'approvazione del Parlamento.
[2]In fede di che e' stata concordata e sottoscritta, in quattro esemplari, la presente convenzione con l'assistenza dei testimoni che l'hanno anch'essi sottoscritta.
[3]Roma, 10 marzo 1882.
[4]Pasquale Stanislao Mancini, Ministro degli Affari Esteri. Agostino Magliani, Ministro delle Finanze ad interim del Tesoro.
[5]Berti, Ministro di Agricoltura e Commercio. Rodolfo Hofer.
[6]GUALTIERO DANIELI, testimonio. DEMETRIO SILVANI LORENI, testimonio.
[7]Registrato a Roma il 27 aprile 1882, al registro 55, n. 3583, Atti privati.
[8]Ricevute lire tre e centesimi sessanta, comprese lire 2 40 per due allegati.
[9](L. S.) II Ricevitore: Maffei.
Testo in vigore dal 10 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
