Art. 5 (Convenzione)
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[1]Tra il Governo e la Societa' e' stato pattuito, in correspettivo de' territori ed opere vendute, e a tacitazione di tutte le ragioni dalla Societa' cedute al Governo con la presente convenzione, il prezzo di lire 416,000. In questa somma si intendono integralmente conteggiati, cosi' il costo degli acquisti, come ogni spesa successiva d'opere e costruzioni, non che gli interessi di somme erogate e finora infruttifere, o rimborsi al Governo dovuti, come per qualsiasi altra ragione di credito o possibile pretensione della Societa' R. Rubattino e C. verso il Governo relativa al possedimento di Assab, per qualunque titolo o causa.
[2]Si intende del pari convenzionalmente incluso e compenetrato nel prezzo pattuito ogni compenso che dal Governo apparisse) gia' dovuto alla Societa' R. Rubattino e C. per la occupazione o l'uso da parte di funzionari governativi e nel pubblico interesse, di edifizi e di opere attualmente esistenti in Assab.
[3]Il predetto prezzo di lire 416,000 sara' pagato alla Societa' in tre annue rate eguali, senza interessi da scadere, rispettivamente il 1° luglio degli anni 1882, 1883 e 1884.
Testo in vigore dal 10 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
