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[1]Sono aumentati di un terzo decimo le tasse proporzionali di registro sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, su quelli a causa di morte, escluse le successioni in linea retta, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso di benefici e cappellanie.
[2]Questa disposizione avra' vigore per due anni e si applichera' ai trasferimenti e passaggi suindicati, che si verificheranno a cominciare dall'attuazione della presente legge. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1890, n. 6901
3La L. 30 giugno 1890, n. 6901 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' mantenuto fino a tutto giugno 1891 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e quello stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 sulle tasse degli affari".
Testo in vigore dal 15 luglio 1890 al 15 luglio 1891
