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[1]Sono aumentati di un terzo decimo le tasse proporzionali di registro sui trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito, su quelli a causa di morte, escluse le successioni in linea retta, e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso di benefici e cappellanie.
[2]Questa disposizione avra' vigore per due anni e si applichera' ai trasferimenti e passaggi suindicati, che si verificheranno a cominciare dall'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 15 luglio 1890
