Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1888 al 30 ottobre 1888. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa graduale di bollo per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio e' stabilita in una misura doppia all'attuale, come segue:

[2]fino a lire 100....... L. 0 10 da oltre lire 100 a 200... » 0 20 da oltre 200 a lire 300... » 0 30 da oltre 300 a lire 600... » 0 60 da oltre 600 a lire 1000.. » 1 -- da oltre 1000 a lire 2000.. » 2 -- e cosi' di seguito per ogni lire mille, lira una di piu'.

[3]Per le cambiali e i recapiti di commercio superiori a lire 1000, le frazioni di migliaio sono computate per un migliaio intero.

[4]Per le cambiali o effetti di commercio che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa stabilita dal presente articolo e' raddoppiata.

[5]Le tasse graduali cosi' stabilite per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio vanno soggette all'aumento di due decimi e alla aggiunta di tassa di quietanza, di che all'articolo 12 della legge 14 luglio 1887, N. 4702.

[6]Con decreto Reale sara' fissato il giorno in cui andranno in vigore le precedenti disposizioni, e verranno poste in vendita la corrispondente nuova carta filigranata bollata e le nuove marche da bollo.

Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 30 ottobre 1888

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-07-12;5515~art2 · fonte del testo

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