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[1]((Il concorso dello Stato verra' dato, entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenerlo, mediante il pagamento di una quota di interesse annuo proporzionato alle somme realmente spese nell'esecuzione delle opere di cui all'articolo 10.
[2]Il concorso dei comuni e delle provincie verra' dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.
[3]Le opere di cui sopra potranno essere distinte in piu' parti, e a mano a mano che ciascuna di queste giungera' a compimento, sara' ad istanza degli interessati e sulla proposta del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, collaudata secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo V, capo III; ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sara' fatto dopo un anno dalla data della collaudazione)).
Testo in vigore dal 13 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
