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[1]((Il concorso dello Stato non puo' essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione ed a condizione:
[2]1. che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra e destinata a scopo di irrigazione, sia in quantita' non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Pero', in circostanze particolari di coltura e di luogo, puo' il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantita' minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1");
[3]2. che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 10)).
Testo in vigore dal 13 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
