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[1]Il concorso dello Stato non puo' essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:
[2]1° che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra, e destinata a scopo d'irrigazione, sia in quantita' non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo);
[3]2° che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 13 aprile 1886
