Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali che essi ricevono a deposito fruttifero, debbono essere determinati con gli Statuti organici.

[2]Saranno parimenti stabilite con gli Statuti organici le norme per i depositi a custodia e per il servizio di Cassa di altri Corpi morali.

[3]Sono vietati gl'impieghi aventi carattere aleatorio. I lucri della gestione dei Monti sono erogati a profitto degli Istituti e specialmente alla riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1396

2

Il Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1396 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge e' sostituito, per i Monti di prima categoria, il seguente: «Sono vietate le operazioni aleatorie. Gli utili di gestione debbono essere destinati per nove decimi alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo deve essere, secondo gli statuti, erogato a favore di istituzioni di beneficenza e assistenza sociale del luogo, che siano bisognevoli di aiuto, salvo la eventuale riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno»".

Testo in vigore dal 21 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1898 al 21 luglio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1396

    Il Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1396 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge e' sostituito, per i Monti di prima categoria, il seguente: «Sono vietate le operazioni aleatorie. Gli utili di gestione debbono essere destinati per nove decimi alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo deve essere, secondo gli statuti, erogato a favore di istituzioni di beneficenza e assistenza sociale del luogo, che siano bisognevoli di aiuto, salvo la eventuale riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-05-04;169~art2 · fonte del testo

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