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[1]I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali che essi ricevono a deposito fruttifero, debbono essere determinati con gli Statuti organici.
[2]Saranno parimenti stabilite con gli Statuti organici le norme per i depositi a custodia e per il servizio di Cassa di altri Corpi morali.
[3]Sono vietati gl'impieghi aventi carattere aleatorio. I lucri della gestione dei Monti sono erogati a profitto degli Istituti e specialmente alla riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1396
2Il Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1396 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge e' sostituito, per i Monti di prima categoria, il seguente: «Sono vietate le operazioni aleatorie. Gli utili di gestione debbono essere destinati per nove decimi alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo deve essere, secondo gli statuti, erogato a favore di istituzioni di beneficenza e assistenza sociale del luogo, che siano bisognevoli di aiuto, salvo la eventuale riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno»".
Testo in vigore dal 21 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
