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[1]I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali che essi ricevono a deposito fruttifero, debbono essere determinati con gli Statuti organici.

[2]Saranno parimenti stabilite con gli Statuti organici le norme per i depositi a custodia e per il servizio di Cassa di altri Corpi morali.

[3]Sono vietati gl'impieghi aventi carattere aleatorio. I lucri della gestione dei Monti sono erogati a profitto degli Istituti e specialmente alla riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno.

Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 21 luglio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-05-04;169~art2 · fonte del testo

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