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[1]I modi e le proporzioni dell'impiego dei capitali costituenti il patrimonio dei Monti e dei capitali che essi ricevono a deposito fruttifero, debbono essere determinati con gli Statuti organici.
[2]Saranno parimenti stabilite con gli Statuti organici le norme per i depositi a custodia e per il servizio di Cassa di altri Corpi morali.
[3]Sono vietati gl'impieghi aventi carattere aleatorio. I lucri della gestione dei Monti sono erogati a profitto degli Istituti e specialmente alla riduzione degli interessi dovuti sui prestiti sopra pegno.
Testo in vigore dal 25 maggio 1898 al 21 luglio 1923
