Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il numero degli operai permanenti degli Stabilimenti militari marittimi non potra' superare ((Quando per ragioni di convenienza tecnica o di urgenza occorresse un maggior numero di lavoranti se ne potranno ammettere temporaneamente dei provvisori fino a raggiungere il 30 per cento del numero stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 630, per gli operai permanenti.
[2]I lavoranti provvisori potranno essere licenziati quando che sia e in nessun caso acquisteranno diritto ad essere ammessi fra gli operai permanenti e a conseguire trattamento di riposo)).
[3]Il passaggio della forza attuale degli operai permanenti a quella stabilita dalla presente legge avra' luogo gradatamente, per effetto delle eliminazioni ordinarie dipendenti da cause di morte, licenziamento volontario o disciplinare e collocamento a riposo.
[4]Durante il periodo di questa riduzione graduale, potranno farsi ammissioni di operai permanenti e di garzoni solamente in proporzione non eccedente un terzo delle eliminazioni che di mano in mano avranno luogo.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Dato a Roma, addi' 13 giugno 1901.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Morin.
[9]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009
