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[1]Il numero degli operai permanenti degli Stabilimenti militari marittimi non potra' superare ((Quando per ragioni di convenienza tecnica o di urgenza occorresse un maggior numero di lavoranti se ne potranno ammettere temporaneamente dei provvisori fino a raggiungere il 30 per cento del numero stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 630, per gli operai permanenti.

[2]I lavoranti provvisori potranno essere licenziati quando che sia e in nessun caso acquisteranno diritto ad essere ammessi fra gli operai permanenti e a conseguire trattamento di riposo)).

[3]Il passaggio della forza attuale degli operai permanenti a quella stabilita dalla presente legge avra' luogo gradatamente, per effetto delle eliminazioni ordinarie dipendenti da cause di morte, licenziamento volontario o disciplinare e collocamento a riposo.

[4]Durante il periodo di questa riduzione graduale, potranno farsi ammissioni di operai permanenti e di garzoni solamente in proporzione non eccedente un terzo delle eliminazioni che di mano in mano avranno luogo.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Dato a Roma, addi' 13 giugno 1901.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Morin.

[9]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1901 al 30 gennaio 1916. 21 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il numero degli operai permanenti degli Stabilimenti militari marittimi non potra' superare Quandotolto: , per ragioni di convenienza tecnica o di urgenzatolto: , occorre aggiunto: occorresse un maggior numero di lavorantitolto: , se ne potranno ammettere temporaneamente dei provvisoritolto: , osservando le norme prescritte dall'articolo 9 della legge 16 giugno 1897 aggiunto: fino a raggiungere il 30 per cento del numero stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. tolto: 182. Essi pero' aggiunto: 630, per gli operai permanenti.

aggiunto: I lavoranti provvisori potranno essere licenziati quando che siatolto: , ed aggiunto: e in nessun caso acquisteranno diritto ad essere ammessi fra gli operai permanenti tolto: ed a conseguire la pensione aggiunto: e a conseguire trattamento di riposo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-06-13;258~art7 · fonte del testo

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