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[1]Il numero degli operai permanenti degli Stabilimenti militari marittimi non potra' superare Quando, per ragioni di convenienza tecnica o di urgenza, occorre un maggior numero di lavoranti, se ne potranno ammettere temporaneamente dei provvisori, osservando le norme prescritte dall'articolo 9 della legge 16 giugno 1897, n. 182. Essi pero' potranno essere licenziati quando che sia, ed in nessun caso acquisteranno diritto ad essere ammessi fra gli operai permanenti ed a conseguire la pensione.
[2]Il passaggio della forza attuale degli operai permanenti a quella stabilita dalla presente legge avra' luogo gradatamente, per effetto delle eliminazioni ordinarie dipendenti da cause di morte, licenziamento volontario o disciplinare e collocamento a riposo.
[3]Durante il periodo di questa riduzione graduale, potranno farsi ammissioni di operai permanenti e di garzoni solamente in proporzione non eccedente un terzo delle eliminazioni che di mano in mano avranno luogo.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Dato a Roma, addi' 13 giugno 1901.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Morin.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 30 gennaio 1916
