Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904. Leggi il testo vigente →

Nei casi di recidiva, l'Autorita' giudiziaria, oltre alle pene contemplate negli articoli 295 e 322 del Codice penale, ordinera' la chiusura dello spaccio del contravventore per un periodo di tempo da tre a sei mesi.

Testo in vigore dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-25;100~art6 · fonte del testo

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