Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904. Leggi il testo vigente →
Nei casi di recidiva, l'Autorita' giudiziaria, oltre alle pene contemplate negli articoli 295 e 322 del Codice penale, ordinera' la chiusura dello spaccio del contravventore per un periodo di tempo da tre a sei mesi.
Testo in vigore dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904
