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((Ai sensi dell'articolo 9 della legge debbono considerarsi come vinelli di graspi quei liquidi alcoolici che si ottengono dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinaccia residuali di uve fresche e che contengono non oltre il 5 per cento di alcool)).
Testo in vigore dal 28 marzo 1901 al 10 agosto 1904
