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[1]Le stazioni agrarie ed i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, come pure i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi dei vini che si sospettano non genuini, mediante pagamento, se l'analisi e' richiesta dai privati, di una tassa da fissarsi col Regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[2]Le modalita' concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione dei vini destinati all'analisi, saranno stabilite dal Regolamento.
[3]I certificati di analisi saranno rilasciati in esenzione di tassa di bollo.
Testo in vigore dal 31 marzo 1900 al 28 marzo 1901
