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[1]La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini non genuini sono vietati; e chiunque prepara a scopo di vendita, pone in vendita o mette altrimenti in commercio vini non genuini, e' soggetto, fuori dei casi previsti dagli articoli 295, 319 e 322 del Codice penale, all'ammenda non minore di lire cento.
[2]In caso di recidiva potra' essere aggiunto l'arresto fino ad un mese.
[3]Sono sempre considerati come preparati a scopo di commercio i vini non genuini esistenti nelle cantine, nei depositi o magazzini dei commercianti e negli esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto.
Testo in vigore dal 31 marzo 1900 al 10 agosto 1904
