Art. 5
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[1]Il Consiglio comunale potra' determinare, sopra istanza degli industriali o degli operai e udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al divieto di lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana, in occasione di fiere, festivita' speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano altre imprescindibili ragioni di pubblica necessita'.
[2]Le deroghe superiori ad una settimana saranno accordate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio con le norme stabilite dal regolamento, udito il parere del Comitato permanente del lavoro. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520
2Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi [...] dell'art. 5, secondo comma, della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".
Testo in vigore dal 16 luglio 1955 al 25 febbraio 1996
