Art. 5
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[1]Il Consiglio comunale potra' determinare, sopra istanza degli industriali o degli operai e udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al divieto di lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana, in occasione di fiere, festivita' speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano altre imprescindibili ragioni di pubblica necessita'.
[2]Le deroghe superiori ad una settimana saranno accordate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio con le norme stabilite dal regolamento, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.
Testo in vigore dal 4 aprile 1908 al 16 luglio 1955
