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[1]A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrera' pure un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione o per istituire il giudizio previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 6 aprile 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
[6]U. Rattazzi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1863, n. 1271
1La L. 24 maggio 1863, n. 1271 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per gli stessi effetti degli articoli 8, 14 e 15 della legge del 13 luglio 1857, e 3 e seguenti del Decreto 9 marzo 1860 del Governatore delle Provincie dell'Emilia, e' prorogata in quelle Provincie a tutto il 1864 la rinnovazione dei termini concessa dagli articoli 1 e 2 della legge 6 aprile 1862, n.° 529".
Testo in vigore dal 13 giugno 1863 al 16 dicembre 2009
