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[1]A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrera' pure un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente per far seguire l'iscrizione e la trascrizione o per istituire il giudizio previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 6 aprile 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
[6]U. Rattazzi.
Testo in vigore dal 7 aprile 1862 al 13 giugno 1863
