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[1]((Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste e del Consiglio di Stato, sara' provveduto alla emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.
[2]Il detto regolamento conterra' altresi':
- a)le norme per la nomina e le promozioni del personale in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge e in conformita' della legge 2 giugno 1910, n. 277;
- b)le norme per l'indennita' di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennita' per spese di cancelleria, da commisurarsi all'importanza dei singoli uffici, e delle indennita' da corrispondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale, e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonche' delle indennita' di foraggio per gli agenti a cavallo)).
Testo in vigore dal 5 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
