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[1]Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore delle acque a foreste e del Consiglio di Stato, sara' provveduto all'emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge.
[2]Il detto regolamento conterra' altresi':
- a)le norme per la nomina e le promozioni del personale, in dipendenza dell'attuazione dei ruoli organici stabiliti dalla presente legge;
- b)le norme per l'indennita' di trasferta al personale e per l'assegnazione delle indennita' per spese di cancelleria, da commisurarsi all'importanza dei singoli uffici, e delle indennita' da corrispondersi al personale forestale addetto ai servizi della Direzione generale e agli agenti di custodia comandati presso gli uffici, nonche' delle indennita' di foraggio per gli agenti a cavallo.
Testo in vigore dal 13 marzo 1912 al 5 luglio 1912
