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Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1894, n. 214
3La L. 7 giugno 1894, n. 214 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' revocata, a cominciare dall'esercizio 1894-1895, la sospensione degli articoli 8, 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sospensione che fu stabilita con l'articolo 6 della legge di bilancio 14 aprile 1891 n. 153".
Testo in vigore dal 24 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
