Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1891 al 24 giugno 1894. Leggi il testo vigente →

Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti.

Testo in vigore dal 16 aprile 1891 al 24 giugno 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-04-14;153~art6 · fonte del testo

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