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[1]Saranno puniti: Con l'ammenda da L. 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio, pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti del bollo di prima verificazione; e coll'ammenda prevista dall'articolo 498 del Codice penale coloro che in pubblico negozio terranno misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;

[2]2° Con l'ammenda di lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto e' prescritto dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e quelli che abbiano omesso di domandarne la iscrizione nello stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'articolo 11 della presente legge, e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e misure e relativi regolamenti pei quali non e' inflitta una pena speciale;

[3]3° Con l'ammenda di lire 20 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

[4]L'ammenda sara' devoluta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

[5]Rispetto ai libri o registri di commercio sara' inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

[6]Le ammende cui fossero condannate le Amministrazioni saranno dovute ad esso in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione e' imputabile.

[7]In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo potranno estendersi fino al doppio.

[8]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/08/1890, n. 192 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 30 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-20;6991~art14 · fonte del testo

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