Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si provvede con emissione di Obbligazioni ferroviarie 3 %, autorizzate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) saranno fatte d'ora innanzi, mediante emissione di Obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento fruttanti lo interesse del 4 %, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura. 1

[7]A tali Obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento, mediante annualita' costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, ed il pagamento nel Regno ed all'estero delle Obbligazioni 3 % suddette.

[8]Dopo venti anni dalla emissione di questi nuovi titoli, lo Stato sara' in facolta' di anticiparne il rimborso.

[9]E' data facolta' al Governo di stabilire il pagamento degli interessi al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 2 luglio 1890.

[12]UMBERTO.

[13]Giolitti.

[14]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 luglio 1894, n. 339

1

La L. 22 luglio 1894, n. 339 ha disposto (con l'art. 5, comma 3 dell'Allegato L) che "Saranno annullate tutto le obbligazioni di Stato 4 per cento netto autorizzate con la legge 2 luglio 1890, n. 6930, e le obbligazioni edilizie autorizzate con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, che non siano ancora state alienate".

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1890 al 24 luglio 1894.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 luglio 1894, n. 339

    La L. 22 luglio 1894, n. 339 ha disposto (con l'art. 5, comma 3 dell'Allegato L) che "Saranno annullate tutto le obbligazioni di Stato 4 per cento netto autorizzate con la legge 2 luglio 1890, n. 6930, e le obbligazioni edilizie autorizzate con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, che non siano ancora state alienate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-02;6930~art1 · fonte del testo

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