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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le spese alle quali, secondo le leggi esistenti, si provvede con emissione di Obbligazioni ferroviarie 3 %, autorizzate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) saranno fatte d'ora innanzi, mediante emissione di Obbligazioni di Stato del valore nominale di lire cinquecento fruttanti lo interesse del 4 %, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente o futura.
[7]A tali Obbligazioni saranno applicabili le disposizioni che regolano l'ammortamento, mediante annualita' costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, ed il pagamento nel Regno ed all'estero delle Obbligazioni 3 % suddette.
[8]Dopo venti anni dalla emissione di questi nuovi titoli, lo Stato sara' in facolta' di anticiparne il rimborso.
[9]E' data facolta' al Governo di stabilire il pagamento degli interessi al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 2 luglio 1890.
[12]UMBERTO.
[13]Giolitti.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 10 luglio 1890 al 24 luglio 1894
