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La disposizione di questa legge non e' applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio a termini dell'articolo 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800; si applica bensi' nei casi di opposizione o di revocazione relative ai conti medesimi.
Testo in vigore dal 30 maggio 1887 al 16 dicembre 2009
