Art. 7 (Convenzione)
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[1]La presente convenzione non obbliga il Comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, ed il Governo se non dopo che sara' emanata la legge relativa.
[2]La convenzione stessa sara' registrata col diritto fisso di una lira.
[3]Roma, addi' 10 marzo 1902.
[4]Il Presidente del Consiglio dei Ministri interim dei Lavori Pubblici G. ZANARDELLI.
[5]Il Ministro del Tesoro Il Ministro dell'Interno DI BROGLIO. GIOVANNI GIOLITTI.
[6]Il Sindaco di Roma PROSPERO COLONNA.
[7]Emilio Melani, testimone. Ennio Grasselli, id
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
