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I contributi dovuti dai proprietari dei beni confinanti e limitrofi alle opere di cui alla tabella A, secondo il capo IV del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e l'articolo 14 della convenzione approvata dalla legge 14 maggio 1881, n. 209, saranno accertati, liquidati e riscossi direttamente dal Comune, e saranno impiegati nell'esecuzione dei lavori oltre il contributo dello Stato.

Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;306~convenzione-art6 · fonte del testo

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