Art. 6 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I contributi dovuti dai proprietari dei beni confinanti e limitrofi alle opere di cui alla tabella A, secondo il capo IV del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e l'articolo 14 della convenzione approvata dalla legge 14 maggio 1881, n. 209, saranno accertati, liquidati e riscossi direttamente dal Comune, e saranno impiegati nell'esecuzione dei lavori oltre il contributo dello Stato.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
