Art. 5 (Convenzione)
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[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici terra' in continua evidenza lo stato degli impegni che si verranno assumendo per l'eseguimento delle opere edilizie contemplate nella tabella A, in corrispondenza ai fondi all'uopo destinati.
[2]Il Governo del Re non assume alcun obbligo per il completamento delle opere che risultassero incompiute, dopo esauriti i fondi anticipati dallo Stato per effetto della presente convenzione.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
