Art. 1 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]CONVENZIONE
[2]Tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, interim dei Lavori Pubblici, il Ministro del Tesoro e il Ministro dell'Interno, da una parte, e il Sindaco di Roma, dall'altra parte, rimane convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]In relazione a quanto e' previsto dall'articolo 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, il Governo del Re anticipera' al Comune di Roma il pagamento della somma di lire 12,500,000.
[5]Tale somma verra' pagata in cinque rate annuali di lire 2,500,000 ciascuna, e sara' destinata esclusivamente al pagamento delle opere di cui al successivo articolo 3.
[6]Le dette rate saranno anticipate sulle ultime annualita' ancora residue del concorso dello Stato conformemente all'articolo 10, capoverso ultimo, della legge 20 luglio 1890.
Testo in vigore dal 28 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
