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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, N. 5465 (Serie 3ª), relative alla promozione dei sott'ufficiali della R. Marina ad ufficiali del Corpo Reale Equipaggi sono estese anche ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1889.
[9]UMBERTO.
[10]B. Brin.
[11]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
[12]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 aprile 1915, n. 526, convertito senza modificazioni dalla L. 13 luglio 1922, n. 1159, nel modificare l'art. 32, comma 1 del Regio Decreto 29 giugno 1913, n. 797, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuove disposizioni e' temporaneamente sospesa l'applicazione dell'art. 32 della legge 29 giugno 1913, n. 797".
Testo in vigore dal 30 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
