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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Le disposizioni della legge del 19 giugno 1888, N. 5465 (Serie 3ª), relative alla promozione dei sott'ufficiali della R. Marina ad ufficiali del Corpo Reale Equipaggi sono estese anche ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1889.

[9]UMBERTO.

[10]B. Brin.

[11]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Testo in vigore dal 6 luglio 1889 al 5 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-06-30;6155~art1 · fonte del testo

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