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Quando la legge non dispone altrimenti, nelle contravvenzioni che importino la sola pena dell'ammenda non eccedente lire cento, l'imputato puo' far cessare il corso dell'azione penale se provi, prima dell'apertura del dibattimento, di avere volontariamente pagato una somma corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art97 · fonte del testo

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