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[1]La remissione della parte lesa estingue l'azione penale rispetto a quei reati per i quali non si puo' procedere che a querela di parte.
[2]La remissione a favore di uno degli imputati non giova agli altri, salvi i casi speciali determinati dalla legge.
[3]La remissione non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla.
[4]La remissione della parte lesa estingue anche l'azione civile, quando non se ne sia fatta espressa riserva.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
