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L'indulto generale o la grazia speciale, che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato e le incapacita' stabilite nei capoversi dell'articolo 32, purche' non siano congiunte per legge alla pena surrogata; non fa cessare la interdizione, sia perpetua sia temporanea, dai pubblici uffici, ne' la sospensione dall'esercizio di una professione od arte, salvo il caso di espressa indicazione nel decreto d'indulto o di grazia.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
