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Il condannato alla pena dell'ergastolo, il quale commette, dopo la condanna, un altro delitto, soggiace ad un aumento del termine stabilito dal capoverso dell'articolo 11 per l'ammissione al lavoro in comune, il quale si estende a tutta la vita, se anche il nuovo delitto importi la pena dell'ergastolo, e si estende da uno a dieci anni, se il nuovo delitto importi la pena della reclusione o della detenzione superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art79 · fonte del testo

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