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[1]Al colpevole di due delitti, uno dei quali importi la pena della reclusione o della detenzione e l'altro quella del confino o dell'esilio locale, si applica la pena della reclusione o della detenzione, ed anche la pena del confino o dell'esilio, ridotta questa di un terzo.
[2]Se piu' sono i delitti che importino la pena della reclusione o della detenzione, ovvero piu' quelli che importino la pena del confine o dell'esilio locale, si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
