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[1]Al colpevole di piu' delitti, che importino la stessa specie di pena restrittiva della liberta' personale diversa dall'ergastolo, si applica la pena stabilita per il delitto piu' grave, con un aumento pari al terzo della durata complessiva delle altre pene, purche' non si eccedano mai trent'anni per la reclusione e la detenzione, e cinque anni per il confino e l'esilio locale.

[2]Se fra i delitti concorrenti, taluni importino la pena della reclusione ed altri quella della detenzione, ovvero taluni la pena del confino ed altri quella dell'esilio locale, la disposizione precedente si applica come se tutti importassero rispettivamente quella delle due pene che deve applicarsi per maggiore durata.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art67 · fonte del testo

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